
TAEG e TEG nella valutazione del comportamento degli intermediari finanziari
La sovrapposizione da parte dell’intermediario dei modelli di calcolo degli indicatori di costo lo espone al rischio di veder azzerati gli interessi dei contratti di credito ai consumatori.
Le pronunce dell’ABF e le ultime istruzioni per la rilevazione del Tasso effettivo globale ai sensi della Legge sull’usura, aiutano a dirimere l’annosa questione delle modalità di determinazione degli indicatori sintetici di costo dei contratti di credito al consumo e le conseguenze che derivano dalla loro erronea determinazione e/o rappresentazione nella modulistica contrattuale.
Nell’attività diretta a valutare la legittimità del comportamento degli intermediari finanziari in generale e, più in dettaglio, in quella diretta a verificare la legittimità delle pattuizioni di interessi relative alla tipologia di contratti di credito in commento, accanto al noto TAEG (tasso annuo effettivo globale), indicatore di costo oggetto del più pregnante obbligo informativo posto a carico degli intermediari finanziari nella fase di promozione e conclusione dei contratti di credito ai consumatori, deve dedicarsi significativa attenzione al TEGM (tasso effettivo globale medio) e ai tassi soglia che dalla determinazione di tale indicatore di costo discendono.
I due indicatori di costo TAEG e TEGM condividendo la medesima formula di determinazione vengono sovente sovrapposti e confusi. Tuttavia, in virtù della differente funzione che i medesimi sono chiamati a svolgere, rispettivamente di natura informativa il TAEG e di ordine pubblico il TEGM, all’atto della loro determinazione scontano alcune sostanziali differenze per quel che riguarda il trattamento degli oneri accessori al contratto diversi dagli interessi.
Al riguardo, particolare attenzione deve riservarsi agli oneri di natura assicurativa previsti nella maggioranza dei contratti di credito ai consumatori. Nella prassi è, infatti, invalsa la consuetudine da parte degli intermediari di proporre in abbinamento ai contratti di credito ai consumatori polizze assicurative cc.dd. CPI (credit protection insurance) a copertura dei rischi derivanti da eventi indipendenti dalla volontà del soggetto finanziato, eventi, come ovvio, idonei ad incidere sulla sua capacità di rimborsare il finanziamento concessogli. Gli intermediari finanziari all’atto della stipulazione dei contratti di credito ai consumatori sono soliti qualificare tali oneri accessori come facoltativi, cioè come non indispensabili per ottenere il credito o per ottenerlo a determinate condizioni. Tale qualificazione degli oneri in commento consente infatti all’intermediario di non includerli nella formula di determinazione del TAEG del contratto, con la conseguenza che il valore dell’indicatore di costo in commento come riportato nella modulistica contrattuale si rivelerà idoneo a rappresentare sinteticamente solo ed esclusivamente, gli interessi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese (spese di incasso rata, di produzione di estratti conto etc) direttamente connesse con il finanziamento concesso.
L’ammontare di tali oneri invece deve necessariamente entrare a far parte degli elementi che compongono la formula di determinazione del TEGM e ciò purché la stipulazione del relativo contratto sia avvenuta contestualmente alla stipulazione del contratto di credito cui gli oneri.
Qualora l’intermediario, come sovente avviene, si limiti a verificare la legittimità del tasso applicato confrontando il TAEG del contratto con i tassi rilevati trimestralmente ai sensi della legge sull’usura, potrebbe pervenire a conclusioni significativamente erronee, atteso che il TAEG determinato senza l’inclusione degli oneri di natura assicurativa si rivelerebbe sensibilmente inferiore rispetto al TEG del contratto. La conseguenza di ciò, come BF Lab ha potuto verificare nei numerosi casi affrontati, è che l’intermediario risulta aver immesso sul mercato contratti il cui il TEG si manifesta superiore al tasso soglia di periodo, quindi contratti usurari, censurabili in sede giudiziale e per cui l’ordinamento prevede la sanzione civilistica della gratuità.
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