
Contratti di fideiussione bancaria: si pronuncia la Cassazione a Sezioni Unite
La Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia sui contratti di fideiussione bancaria che adottano lo schema negoziale uniforme predisposto dall’ABI (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994).
La questione è assolutamente nota e di notevolissima rilevanza considerata l’estrema diffusione dei contratti di fideiussione che richiamano più o meno integralmente il c.d. schema ABI (Associazione Bancaria Italiana).
L’origine della questione: il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005
La vicenda origina, appunto, dalla predisposizione nel 2002 da parte dell’ABI di uno schema negoziale uniforme per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie che, prima della diffusione fu sottoposto all’esame di Banca d’Italia nella sua veste di Autorità Garante della Concorrenza tra gli istituti di credito. Nell’occasione la Banca d’Italia interpellò in via consultiva anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ebbe ad evidenziare come la disciplina uniforme predisposta presentasse talune clausole idonee a restringere la concorrenza (clausole 2, 6 e 8 dello schema).
La Banca d’Italia, conseguentemente, con proprio provvedimento n. 55 del 02.05.2005 dichiarò parzialmente nullo lo schema contrattuale standardizzato adottato dall’ABI per violazione dell’art. 2, co. 2, della L. n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
Considerato che frattanto numerosi istituti di credito avevano adottato il citato schema contrattuale negli anni successivi e, per vero, sino ad oggi è insorto un ricchissimo contenzioso avente in particolare ad oggetto gli effetti che il richiamato illecito antitrust rilevato “a monte” produce sui contratti di fideiussione che quello schema tipo, parzialmente illegittimo, abbiano adottato “a valle”.
La giurisprudenza che si è confrontata sul punto si è trovata a decidere dapprima se una qualche forma di tutela competesse al garante e, una volta risolto positivamente questo primo aspetto, se si trattasse di una tutela meramente risarcitoria ovvero di « una tutela “reale” ossia a carattere demolitorio » (Cass. SS. UU. 30.12.2021 n. 41994).
Talune delle corti, poi, che hanno abbracciato questo secondo orientamento hanno ritenuto che l’illecito anticoncorrenziale “a monte” travolgesse integralmente quei contratti di fideiussione che avessero recepito le clausole dichiarate nulle dall’autorità di vigilanza (c.d. nullità assoluta), mentre altre, reputando, comunque, prevalente nel nostro ordinamento il principio di conservazione di cui all’art. 1419 c.c., hanno ritenuto più corretto affermare la nullità delle sole clausole viziate (nullità parziale) giungendo a dichiarare la nullità dell’intero contratto in quelle sole ipotesi in cui risulti che i contraenti non avrebbero stipulato il contratto in mancanza di quelle clausole.
L’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione
Stante l’acceso contrasto giurisprudenziale sul punto, la questione è stata rimessa alla Sezioni Unite della Cassazione che con la sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994 ha affermato il seguente principio di diritto:
«I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art., 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.».
Seguici su: