
Diamanti da investimento venduti per il tramite del sistema bancario
Quando un'opportunità di investire in diamanti è pervenuta dalla banca, luogo che per consuetudine suscita fiducia circa l’adempimento di obblighi di protezione e corretta informazione, quest’ultima è responsabile dell’eventuale danno patito dal cliente all’esito dell’affare.
Due recentissime sentenze, rispettivamente del Tribunale di Firenze (13.09.2021) e del Tribunale di Milano (04.07.2021 n. 5876) risolvono con piena soddisfazione dei consumatori-investitori la nota questione dei diamanti da investimento venduti per il tramite del sistema bancario.
In sostanza, l’Autorità giudiziaria afferma che se la segnalazione dell’opportunità di investire in diamanti è pervenuta al cliente dalla banca e le relative trattative si sono svolte presso una delle filiali dell’istituto, quest’ultimo è responsabile dell’eventuale danno patito dal cliente all’esito dell’affare e ciò giacché le predette circostanze sono idonee a suscitare nel cliente un affidamento circa l’adempimento di obblighi di protezione e corretta informazione.
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