
Nullità dei contratti di apertura di credito revolving per violazione
Un contratto di apertura di credito revolving sarà nullo nel caso in cui lo stesso non contiene le informazioni essenziali sull'importo totale del finanziamento, come anche le condizioni di prelievo e rimborso.
ABF e Banca d’Italia sanciscono la nullità dei contratti di credito al consumo in generale, e dei contratti di apertura di credito revolving in particolare, promossi e conclusi da soggetti privi della qualifica di agente in attività finanziaria per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 25.9.1999, n. 374 e al collegato Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 485 del 13.12.2001. Viene quindi censurata definitivamente la prassi adottata dagli intermediari di affidare tali adempimenti a soggetti estranei alla loro compagine sociale e non in possesso della qualifica anzidetta, quali addetti della GDO e più in generale tutti i fornitori di beni e servizi autorizzati alla concessione di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi (credito finalizzato) sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli intermediari finanziari medesimi.
La radicale nullità dei contratti di apertura di credito revolving stipulati da soggetti privi della qualifica di cui all’art. 128 quater del Testo Unico Bancari, si rivela idonea a travolgere tutte le previsioni del contratto, cioè il suo intero regolamento, non soltanto quindi le pattuizioni relative al capitale e agli interessi corrispettivi e di mora, ma anche ogni altra voce di costo pattuita, con conseguente obbligo restitutorio in capo all’indebito percettore.
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